mercoledì 21 ottobre 2009

IMPORTANTE!! Raccolta testimonianze!!!!

Leggete la richiesta della Virgi e scrivete il vostro nome se siete disponibili!!!!

10 commenti:

Virgi ha detto...

Virgi

Ciao ragazzi. Devo chiedere un piacere a tutti i tesserati Alp che erano presenti domenica alla partita contro il San Lazzaro e che hanno visto l'episodio che ha portato all'espulsione di Fede.

Probabilmente ci sarà bisogno di portare una testimonianza scritta davanti al giudice sportivo nella quale spieghiamo come sono andate le cose (quindi che Fede non è andato di petto contro l'arbitro dandogli due calci) e vorrei sapere chi è disposto di voi a firmarla. Mi rivolgo sia ai giocatori in campo sia ai giocatori o ai tesserati che erano in tribuna a guardare la partita.

Gli spettatori non tesserati non servono ma i tesserati forse saranno presi in considerazione.

Tra pochi giorni uscirà il comunicato con la risposta al ricorso dell'Alp a quel punto vedremo se è il caso di andare avanti con le nostre testimonianze...
Fatemi sapere chi sarebbe disposto a dire quello che ha visto.

Grazie mille e Forza Alp!!!
Virginia Castagni

Mirco F. ha detto...

Presente!!

Enea ha detto...

Già confermato: presente

Raggia ha detto...

Certo..è il minimo

guccio ha detto...

ci sono.

Parigio ha detto...

Ci sono

mirco ha detto...

sono mirco zoppo ma ci sono anche io

virgi ha detto...

Questa è la parte del comunicato n.24 del 30.12.2009 in cui viene ridotta la squalifica di Fede dell'anno scorso da 4 a 3 mesi...
Io l'ho trovata casualmente mentre cercavo il comunicato della squalifica di quest'anno!!! Lo pubblico qui perchè non so dove pubblicarlo.

A proposito qualcuno sa qualcosa del reclamo di quest'anno?

MEMORIAL PREDIERI

80 RECLAMO PROPOSTO DA A.L.P.
avverso squalifica all’11.4.2009 calc.CASTAGNI FEDERICO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 dell’11.12.2008
gara A.L.P. – CA.RIO.CA. del 4.12.2008
L’A.L.P. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “il calc.CASTAGNI ha effettivamente insultato il direttore di gara e lo ha fatto ripetutamente, senza mai recare alcuna offesa né verso il direttore stesso e neppure verso la categoria arbitrale”. Ritiene che “tra insulti ed offese ci sia una notevole differenza ed in questo caso sicuramente non si è trattato di offese ed il pallone non è stato certo lanciato con violenza all’indirizzo dell’arbitro, bensì a oltre tre metri e come gesto di stizza dopo l’ennesima punizione che veniva fischiata contro il ragazzo, e certamente non era diretta a colpire il direttore”. Ritenendo la sanzione troppo gravosa ne chiede una riduzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc.CASTAGNI, nel rivolgere frasi offensive, scurrili e minacciose all’arbitro, calciava, da una distanza di circa 15 metri, con forza il pallone verso questi, pallone che passava a circa mezzo metro dal direttore di gara. Si avvicinava poi all’arbitro, reiterando le esternazioni, venendo conseguentemente espulso ed allontanato da suoi compagni. Successivamente, rientrava sul terreno di gioco ed indirizzava nuovamente offese e minacce all’arbitro, venendo poi nuovamente allontanato da compagni di squadra;
- valutato che il deprecabile comportamento del calc.CASTAGNI possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto,

d e l i b e r a

- di ridurre all’11.3.2009 la squalifica del calc.CASTAGNI FEDERICO.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

Virgi ha detto...

Ho sbagliato la data...ovviamente il comunicato è del 30.12.2008...

Virgi ha detto...

CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
33 RECLAMO PROPOSTO DA A.L.P.
avverso squalifica al 30.6.2010 calc. CASTAGNI FEDERICO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 15 del 15.10.2009
Ciao ragazzi questa è la risposta che ho trovato oggi al ricorso dell'Alp...in poche parole non è stata presa in considerazione..

gara A.L.P. – S.LAZZARO dell’11.10.2009
Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto sottoscritto da persona inibita ai
sensi dell’art. 19, comma 2, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il
ricorso proposto dall’A.L.P. e dispone per l’addebito della tassa, non versata.